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Legge 31/07/2002 n. 179- Il testo dell'art. 8, comma 2, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267 ("Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nelle regione Campania", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134) è il seguente: "2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno Art. 28. (Modifica all'articolo 14 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36). 1. All'articolo 14, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito". Nota all'art. 28: - Il nuovo testo dell'art. 14 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: Disposizioni in materia di risorse idriche, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 14 (Tariffa del servizio di fognatura e depurazione). 1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi, determinati ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito. 1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi. 2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti. 3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. 4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura. 4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.". Art. 29. (Modifiche alla Legge 18 maggio 1989, n. 183). 1. All'articolo 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio," b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti". 2. All'articolo 5 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:"; la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del territorio" d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio". 3. Il comma 3 dell'articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente: "3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, conver- 4. Il comma 5 dell'articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente: "5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile". Note all'art. 29: - Il nuovo testo dell'art. 4 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difsa del suolo). 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio Decreto a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonchè per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3 e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente Legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente Legge. 2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali. 3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a caratte nazionale, verificandone l'attuazione. 3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti. 4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.". - Il nuovo testo dell'art. 5 della citata Legge n. 183/1989, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 5 (Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). Le attribuzioni statali previste dalla presente Legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente Legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali d) (abrogato) e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h).". -Il nuovo testo dell'art.12 della citata Legge n. 183/1989, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 12 (Autorità di bacino di rilievo nazionale). - |
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